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Ordinanza n. 48
Data 26/04/2004
IL SINDACO
- Premesso che la convivenza è l’espressione
massima dell’evoluzione della società
civile e che ai principi di essa devono rifarsi
tutti i comportamenti posti in essere dai Cittadini;
- Dato atto che nella nostra società,
in modo sempre più consolidato, sono presenti
diversi animali, tra i quali i cani, che sono
“compagni” dell’essere umano;
- Rilevato altresì che non tutti i Cittadini
condividono senza timori la presenza di detti
animali nella vita quotidiana, e che è
imperativo per l’Amministrazione Comunale
tutelare anche questo tipo di situazione;
- Sottolineato che i cani accompagnano l’uomo,
condividendo momenti di ricreazione e di ludico
ristoro, presso parchi e giardini, percorrendo
altresì vie e piazze, e che, per la loro
peculiare condizione animale, assolvono sul pubblico
suolo i bisogni fisiologici propri dell’essere
vivente, quali le deiezioni;
- Evidenziato che tale comportamento, proprio
degli animali, risulta latore di inconvenienti
igienici, in quanto la fruizione degli spazi ed
aree pubbliche avviene in sinergia tra uomini,
bambini ed animali;
- Preso atto che, per motivi che trascendono
la conoscenza e la comprensione del genere umano,
talvolta i cani possono avere reazioni ed atteggiamenti,
atti, rumori, fatti imprevedibili o quant’altro,
e che in conseguenza di tali “reazioni”
imprevedibili possono aversi aggressioni o azzannamenti
i quali anche se non portati a termine, sicuramente
possono intimorire o spaventare adulti e soprattutto
bambini;
- Ritenuto che la paura, intesa come stato d’animo,
costituito da inquietudine o turbamento che si
prova al pensiero o alla presenza di un pericolo
vero o apparente, può sfociare in atteggiamenti
che a loro volta possono indurre “reazione”
da parte dei cani;
- Evidenziato che è opportuna l’adozione
di un atto specifico che disciplini la circolazione
e la presenza dei cani sulle aree pubbliche, nonché
gli obblighi gravanti sui proprietari e i conduttori
sul pubblico suolo;
- Acquisita la valutazione dell’esiguo
costo che comporta la necessaria strumentazione
(paletta, contropaletta e sacchetto), se acquistata
presso le attività commerciali;
- Accertato, per quanto sopra esposto, che è
necessario disciplinare dettagliatamente, a tutela
degli interessi di tutta la collettività,
le modalità di circolazione di cani nei
parchi recintati, sui mezzi pubblici, nei locali
pubblici, nonché nelle strade ed aree pubbliche;
- dato atto che, ai sensi dell’art. 2052
CC, i proprietari e/o i custodi degli animali
sono direttamente responsabili dei danni arrecati
dai medesimi;
- Visto l’articolo 15 del Decreto Legislativo
n. 285 del 30/04/1992;
- Visto l’art. 672 C.P. ;
- Vista l’Ordinanza Ministeriale del 09/09/2003
“Tutela dell’incolumità pubblica
dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente
pericolosi” pubblicata nella Gazz. Uff.
12 settembre 2003, n. 212;
- Vista la Legge 18/08/1991, n. 281;
- Vista l’art. 16 della Legge 24/11/1981
n. 689;
- Visto il Regolamento Comunale per la Tutele
dei Diritti degli Animali;
ORDINA
1) Chiunque conduca un animale sulle pubbliche
aree è tenuto a pulire il suolo pubblico
con idonea strumentazione nel caso in cui l’animale
lo imbratti. In ogni caso deve avere cura che
questo non crei disagio o pericolo per la collettività;
2) Chiunque conduca un cane sulle pubbliche vie,
piazze ed aree aperte al traffico o al pubblico
ha l’obbligo di tenerlo sempre al guinzaglio,
a tutela dell’incolumità dell’animale
e/o di quanti possono avere interazione con l’animale
stesso.
3) Nei parchi, giardini ed aree verdi comunali
nei quali è ammesso l’accesso degli
animali, nonché sui mezzi pubblici e nei
locali pubblici, il conduttore del cane deve sempre
tenere lo stesso tramite guinzaglio corto e munirlo
di apposita ed efficace museruola.
4) Chiunque violi le norme della presente ordinanza
o quelle riguardanti il divieto di accesso dei
cani, nei luoghi ove questo sia vigente, è
soggetto alle sanzioni amministrative come di
seguito in dettaglio:
a) omessa pulizia ed asporto delle deiezioni
o escrementi di animale: sanzione da € 19.95
a € 81.90; (D.Lgs 285 30/04/1992);
b) libera circolazione senza guinzaglio e senza
essere dotato di apposita ed idonea museruola
dei cani pericolosi di cui all’Ordinanza
Ministeriale del 09/09/2003, nelle strade e relative
pertinenze nei parchi nei giardini, sui mezzi
pubblici e nei pubblici esercizi: sanzione amministrativa
da € 25,82 a € 258,23; (Art. 672 C.P.)
In tutti i casi in cui il conduttore sia persona
diversa dal proprietario dell’animale, quest’ultimo
é sempre obbligato in solido con il contravventore
al pagamento delle sanzioni amministrative previste.
5) La Polizia Municipale, unitamente alle altre
forze di polizia, è incaricata di verificare
la corretta e costante applicazione del presente
provvedimento.
6) Ai sensi della Legge 241/90 si comunica che
il responsabile del presente procedimento amministrativo
è l’agente di P. M. ALEI MAURIZIA,
ufficio Polizia Municipale sita in P. Matteotti
0765/407224.-
IL SINDACO
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