Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione". Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.
La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).
Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente e precisamente con la dichiarazione testuale:
"A tale monorazione fisica consegue una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Si rilascia il presente certificato a domanda dell'interessato ai fini della concessione del contrassegno speciale di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96 e dell'art. 12 D.P.R. 503/96."
Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale.
Allo scadere del termine quinquennale si può rinnovare il contrassegno presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.
Per tutte le scadenze inferiori a cinque anni, per il rinnovo, occorre ripresentare il certificato medico rilascaito dalla ASL come sopra specificato.
A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.
Da precisare che il facsimile di contrassegno, approvato dal "Regolamento al Codice della Strada", è uguale (e quindi valido) in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo. Deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia).
Il contrassegno prevede, oltre al pittogramma della persona in carrozzina, uno spazio dove riportare il numero di concessione e uno dove dovrebbero essere riportate le generalità del titolare.
Il Garante per la protezione dei dati personali con Pronuncia del 19 gennaio 1999 è intervenuto, sollecitato da alcune associazioni, ravvisando una violazione alla normativa sulla privacy (legge 675 del 1996) che tutela il trattamento e la diffusione dei dati sensibili. Il Garante a questo proposito è chiaro: il Legislatore deve provvedere a formulare un nuovo facsimile di tagliando in cui le generalità del titolare non siano visibili. Attraverso il numero di concessione, infatti, un vigile può effettuare gli accertamenti del caso. Nel frattempo i Comuni possono emanare contrassegni che rispettino la privacy e autorizzare i titolari a mascherare o cancellare i propri dati personali.
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