LA NORMA
La violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
dell’avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale, copia del verbale redatto deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
La copia del verbale viene immediatamente consegnata all’ufficio o al comando da cui l’accertatore dipende.
IL VERBALE
Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e , ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo di veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni che il trasgressore chiede di inserire.
Inoltre, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale può essere effettuato il pagamento ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato per tale scopo. Nel verbale deve essere indicatal’autorità competente a decidere e presso la quale si può proporre ricorso.
I verbali saranno, dall’organo procedente, registrati cronologicamente, con numero progressivo per anno solare, su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria.
Il verbale deve essere, in genere, conforme al modello prescritto nel Codice della Strada, nel caso lo stesso sia redatto con mezzi meccanizzati, deve comunque riportare le stesse indicazioni contenute nel modello previsto.
Casi di impossibilità della contestazione immediata.
I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dal C.d.S. sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- sorpasso in curva;
- accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
- accertamento della violazione per mezzi di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.;
- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Si deve inoltre considerare che per effettuare la contestazione immediata non devono essere messi in pericolo ne l’accertatore, ne il trasgressore e ne gli utenti che si trovano sulla strada al momento dell’accertamento dell’infrazione.
FAC SIMILE di modello di verbale previsto dal Codice della Strada.
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