Ulteriore proroga ordinanza n. 21 del 16/03/2020 di sospensione mercato settimanale del mercoledi, fino al 3 maggio 2020

Verdure al mercato

ORDINANZA  N.31 del 16/04/2020

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione deII’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 23febbraio 2020 ,recante“Disposizioniattuativedeldecreto-legge23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del25/02/2020;

VISTO il DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del01/03/2020;

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del09/03/2020;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del11/03/2020;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabile sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del22/03/2020;

VISTO quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020 e 22/03/2020;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del02/04/2020;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del11/04/2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’Ordinanza Presidente Regionale Lazio del 26/02/2020, n. Z00002;

VISTA l’Ordinanza Presidente Regionale Lazio del 06/03/2020, n. Z00003;

VISTA l’Ordinanza Presidente Regionale Lazio del 08/03/2020, n. Z00004;

VISTA l’Ordinanza Presidente Regionale Lazio del 09/03/2020, n. Z00005;

VISTA l’Ordinanza Presidente Regionale Lazio del 10/03/2020, n. Z00006;

VISTA l’Ordinanza Presidente Regionale Lazio del 17/03/2020, n. Z000010;

VISTA l’Ordinanza Presidente Regionale Lazio del 18/03/2020, n. Z000011;

VISTA l’Ordinanza Presidente Regionale Lazio del 13/04/2020, n. Z000026;

VISTI i propri provvedimenti, adottati in attuazioni delle disposizioni statali e regionali in materia di contenimento emergenza epidemiologica COVID-19:

– Ordinanza Sindacale n. 18 del 09/03/2020 che sospendeva Il mercato settimanale del mercoledi 11marzo 2020;

– Ordinanza Sindacale n. 21 del 16/03/2020 che sospendeva Il mercato settimanale del mercoledi dal 18 marzo al 1 aprile 2020;

– Ordinanza Sindacale n. 26 del 03/04/2020 che prorogava la sospensione del mercato settimanale del mercoledi sino al 15 aprile 2020;

 

PRESO ATTO delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui sopra;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 200, n°267, il quale dispone che “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

CONSIDERTATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e locale;

RITENUTO ai fini della tutela della salute pubblica, necessario ed urgente continuare a rafforzare le misure di sorveglianza sanitaria nel Comune di Fiano Romano;

DATO ATTO che i provvedimenti nazionali e regionali adottati hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche anche all’interno del territorio;

RITENUTO dunque di applicare in sede locale, in coerenza con le disposizioni soprarichiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

CONSIDERATO che il mercato settimanale del mercoledì si svolge in area pubblica nel centro del paese e che costituisce un importante centro di aggregazione e può incidere sulla diffusione del virus e sull’emergenza sanitaria in atto;

VALUTATO che il mercato settimanale del mercoledì di Fiano Romano comporta un notevole afflusso di persone provenienti anche dai comuni limitrofi;

VALUTATO altresì che l’attuale ubicazione del mercato comporta in alcuni punti, condizioni di particolare affollamento di persone e situazioni tali da non consentire il rispetto delle misure di prevenzione e distanze di sicurezza interpersonale, come stabilito nei richiamati DPCM e dalle ordinanze del Presidente della Regione Lazio in materia;

ATTESO dover limitare le occasioni di spostamento sul territorio comunale che non siano determinate da situazioni di necessità;

RITENUTO di prorogare le misure adottare per il contenimento della diffusione del contagio stabilite nelle precedenti ordinanze sindacali sopracitate, al fine di limitare i contatti tra la popolazione ed evitare gli assembramenti, stante l’impossibilità di garantire il rispetto delle misure di prevenzione prescritte dalla normativa nazionale e regionale;

DATO ATTO quindi, di dover garantire il rispetto della regola del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento per ridurre il rischio di contagio;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii;

ORDINA
per le motivazioni sopra esposte, la proroga della precedente ordinanza n. 21 del 16/03/2020 di sospensione del mercato settimanale del mercoledì sino al giorno domenica 3 maggio 2020 compreso, e comunque sino a nuove disposizioni, salvo proroga delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19 già emanate e sopracitate;

DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito istituzionale;

– che il Corpo della Polizia Locale, i Carabinieri e le altre Forze di Polizia in genere, provvedano alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;

– che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Commissariato P.S. “Flaminio Nuovo” – Roma;
Comando Stazione Carabinieri di Fiano Romano;
Corpo Polizia Municipale di Fiano Romano;
Asl Roma 4;

INDIVIDUA

ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Cavallini, Responsabile dei Servizi Demografici e Attività Produttive.

AVVERTE

che così come previsto dall’art. 4, c. 1, del D.L. 25/03/2020 n. 19 l’inottemperanza al presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.

 

IL SINDACO  Ottorino FERILLI

Fiano Romano, 16/4/2020

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