Descrizione
Riferimenti normativi e regolamentari
Articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 “2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
Articoli 9 e seguenti del “Regolamento comunale di disciplina dei diritti di accesso civico, generalizzato e documentale nonché’ da parte dei consiglieri comunali” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2026
La domanda e i termini del procedimento
La domanda di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita e non richiede motivazione ma deve consentire di identificare in modo univoco i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
L’istanza va presentata all’Amministrazione preferibilmente sulla base dello schema pubblicato nella presente Sezione ed inviato al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it
Il procedimento di accesso civico generalizzato, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione previsti dalla normativa e dal Regolamento, deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
LINK ALLA MODULISTICA
https://sportellotelematico.comune.fianoromano.rm.it/action:s_italia:accesso.civico;generalizzato