Descrizione
Riferimenti normativi e regolamentari
Articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 “1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Articoli 7 e seguenti del “Regolamento comunale di disciplina dei diritti di accesso civico, generalizzato e documentale nonché’ da parte dei consiglieri comunali” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2026
La domanda e i termini del procedimento
La domanda di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita e non richiede motivazione ma deve consentire di identificare in modo univoco i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
L’istanza va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione preferibilmente sulla base dello schema pubblicato nella presente Sezione ed inviato al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it
Il procedimento di accesso civico si conclude con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Ove il Comune abbia già pubblicato i dati, le informazioni o i documenti richiesti indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Ove invece la loro pubblicazione sia stata omessa, provvede alla pubblicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti medesimi, comunicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
LINK ALLA MODULISTICA
https://sportellotelematico.comune.fianoromano.rm.it/action:s_italia:accesso.civico;semplice