Descrizione
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di sussidio economico per l’anno 2025 in favore di minori riconosciuti da un solo genitore (L.40/2001) e/o orfani di uno o entrambi se lavoratori (Ex-enaoli);
REQUISITI PER CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (L.40/2001):
- Residenza nel Comune di Fiano Romano;
- Stato civile “nubile”;
- Figlio minore riconosciuto da un solo genitore;
- Età del figlio inferiore a 16 anni;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, relativo al nucleo familiare, pari o inferiore ad € 15.000,00 (si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
REQUISITI PER CONTRIBUTO ORFANI DI LAVORATORI (Ex-enaoli):
- Residenza nel Comune di Fiano Romano;
- Età del figlio inferiore a 18 anni. Se studenti, il contributo può essere richiesto fino al compimento del ventiseiesimo anno di età presentando documentazione relativa alla frequenza scolastica;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, relativo al nucleo familiare, pari o inferiore ad € 15.000,00 (si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I modelli per le domande sono disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), l’Ufficio dei Servizi Sociali o sul sito istituzionale www.comune.fianoromano.rm.it (allegato n.1). Le istanze, debitamente compilate e corredate di tutti gli allegati richiesti, a pena esclusione, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune (P.zza Matteotti n. 2) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 oppure tramite l’indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it entro le ore 12:00 del giorno 15/12/2025;
Si precisa che l’entità del contributo economico che verrà riconosciuto a ciascun minore che ne abbia i requisiti, sarà determinato ripartendo la disponibilità di bilancio sul numero delle istanze pervenute, in ogni caso l’importo massimo non potrà eccedere € 1.400,00.
Le domande pervenute fuori termine, e/o incomplete, prive degli allegati richiesti, non verranno prese in considerazione.
I dati contenuti nelle istanze ed utilizzati per la presente procedura amministrativa saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy previta dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal DLgs n. 196/2003.
Il Dirigente del Settore I Dott. Eugenio Giovanni Maria De Rose
Normativa di riferimento:
- L’art. 38 Della Costituzione della Repubblica Italiana;
- R.D.L. 798/1927 “Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono”;
- L.R. n. 38/1996;
- L. n. 328/2000;
- La legge regionale 40/2001 “Transito delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi ai minori in stato di bisogno”;
- La Legge 641/1978 – “Sussidi a sostegno di famiglie con minori orfani di uno o entrambi i genitori lavoratori (Ex- Enaoli)”;
- il Regolamento dei criteri per l’erogazione delle prestazioni assistenziali ed economiche (approvato con D.C.C. n. 08/2021);