Descrizione
Ordinanza n. 22 del 10.07.2026
SICUREZZA URBANA DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI NEL CENTRO STORICO E NEL RAGGIO DI 2,00 KM DAL CENTRO STORICO
IL SINDACO
PREMESSO CHE nei giorni 10.07.2026 -11.07.2026 e 12.07.2026 avrà luogo la manifestazione denominata “ Cavalli sotto la torre” che vedrà la partecipazione di numeroso pubblico.
VISTA la richiesta pervenuta in data 10.07.2026 dall’Associazione “Cavalli Sotto la Torre” con la quale in occasione del citato evento in cui in cui saranno presenti diversi equidi richiede di emettere una ordinanza in cui a tutela dei predetti animali si vieti l’utilizzo di fuochi d'artificio esplosivi.
CONSIDERATO CHE l’utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non è una delle cause principali che fa imbizzarrire i cavalli ed animali in genere con rischio per la pubblica incolumità soprattutto per quanto concerne la manifestazione in questione ed in modo particolare per i partecipanti e gli spettatori.
RILEVATO CHE le suddette criticità impongono di condividere una specifica regolamentazione, di carattere straordinario, per l’utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi a tutela degli equidi e di tutte le persone presenti
nell’area della manifestazione.
RICHIAMATO l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo,
• adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
• precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti
a tutelare l'integrità fisica della popolazione-
RITENUTO di limitare l’efficacia del provvedimento all’area del centro storico come individuata dal vigente Piano Regolatore Generale con estensione di un raggio di 2,00 KM dal Centro Storico.
VISTA pertanto la necessità di garantire che la manifestazione, programmata si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale per la collettività e per tutti gli animali presenti e partecipanti all’evento.
VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto n. 773/1931
VISTO il Regolamento delle Sanzioni Amministrative approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nº23 del 29/03/2018.
VISTO il vigente Statuto Comunale
PER le ragioni ed ai sensi delle disposizioni menzionate nella premessa
O R D I N A
Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, DALLE ORE 19:30 DEL 10.07.2026 ALLE ORE 10:00 DEL 13.07.2026 in luogo pubblico e privato
1. E’ VIETATO
usare materiale esplodente, artifici pirotecnici esplosivi e botti di qualsiasi natura e combinazione e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, batterie e Castelli, mortaretti, ecc.)
I DIVIETI di cui ai precedente punto si applicano in tutte le aree pubbliche e private poste all’interno del centro storico come individuato dal vigente Piano Regolatore Generale conestensione di un raggio di 2,00 KM dal predetto Centro Storico
D I S P O N E
La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e che la stessa, abbia diffusione attraverso mezzo stampa e sito web del Comune e sia trasmessa a: Prefettura di ROMA; Corpo di Polizia Locale; Comando Compagnia Carabinieri di Monterotondo (RM); Stazione Carabinieri di Fiano Romano; Al Questore della Provincia di Roma; Al Comando Polizia Stradale di Passo Corese.
Gli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell’Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento.
A V V E R T E
Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla specifiche norme di legge per settore e del vigente codice penale e fermi tutti i limiti edittali fissati dall’ art. 7 bis del D.lgs 18/08/2000 nº287 per la violazione alla presente ordinanza è prevista una sanzione di € 80,00 così come stabilito dal Regolamento delle Sanzioni Amministrative approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nº23 del 29.03.2018.
I N F O R M A
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende noto che il responsabile unico del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale.A norma dell’art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, N°241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) è possibile esperire,
alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.