Descrizione
L’ I.M.U. (Imposta Municipale propria) ha per presupposto impositivo il possesso di immobili (fabbricati e di aree edificabili), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli ed è disciplinata dalla legge n. 160/2019.
L’abitazione principale (ad esclusione delle categ. Catastali A1, A8 e A9), con le relative pertinenze (max una per tipo C2, C6 e C7), non è soggetta all’applicazione dell’IMU.
IMU su immobili concessi in comodato gratuito. Per gli immobili che vengono dati in comodato d’uso a familiari in linea diretta di primo grado (figli e genitori dell’avente diritto), è prevista
una agevolazione con una riduzione del 50% della base imponibile IMU, previa dichiarazione restano confermate le condizioni già previste dal vigente Regolamento.
Visto il Regolamento Comunale I.M.U. approvato con delibera di C.C. n. 15 dell’ IMU 13/05/2020 Il Comune di Fiano Romano, con la delibera C.C. n. 03 del 05/03/2026 ha confermato le aliquote IMU vigenti nel 2025 anche per l’anno 2026.
| ALIQUOTE IMU 2026 |
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,6% |
| Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,1% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) | 1,06% |
| Terreni agricoli | Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
| Aree fabbricabili | 1,06% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1,06% |
AREE EDIFICABILI
Il Comune di Fiano Romano ha stabilito dei valori minimi medi delle aree fabbricabili ai fini IMU , fermo restando che l’imposta deve essere calcolata sul valore di mercato della singola area.
SI RICORDA CHE :
Le aree urbane accatastate in categoria F1 e i fabbricati accatastati in categoria F3,F4,F6, privi di rendita catastale, sono soggetti al pagamento dell'IMU come aree edificabili, così come stabilito dal Regolamento di Disciplina IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13 maggio 2020 art. 5 lettera a. b. punto 2 .3.
Per quanto concerne i terreni già edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’imposta anche sul valore degli eventuali residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZABILI
ART.10 – del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 13/05/2020.
6. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’inizio della condizione di inagibilità o inabitabilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione, in alternativa di una dei due documenti:
a) perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 al Servizio Tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile, che il Servizio Tributi sottoporrà ai Servizi Tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
7. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
In caso contrario è necessario ripresentare l’apposita dichiarazione corredata dei documenti previsti dal Regolamento vigente.
Si informano i cittadini :
- Che l’IMU è un tributo in autoliquidazione e che il contribuente è responsabile del calcolo, della compilazione del modello F24 e del pagamento entro le scadenze.
- Che il mancato versamento entro la scadenza prevista per legge , potrà essere regolarizzato tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
- Il codice catastale del Comune di Fiano Romano è D561
- E’ possibile utilizzare il calcolatore online sul seguente link:
L’Ufficio Tributi, sarà aperto al pubblico previo appuntamento per fornire informazioni in merito ai Tributi locali (IMU) in scadenza, nei seguenti giorni ed orari:
Martedì- Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Per qualsiasi informazione, si può contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:
Tel: 0765-407288-407285
e-mail: tributi@comune.fianoromano.rm.it
Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Rag. Patrizia Marsicola
Il Dirigente Settore I Amministrativo-Finanziario Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose