Z.T.L. varchi elettronici

DUE OCCHI VIGILI A TUTELA DEL CENTRO STORICO

Portale ZTL per presentare le domande

Planimetria ZTL con posizione varchi elettronici

Locandina ZTL

Dal 01.02.2022 per la presentazione delle richieste per l’accesso nella Zona a traffico limitato del Comune di  FIANO ROMANO (RM) , quindi di autorizzare la targa del veicolo interessato, NON saranno più ammesse le precedenti modalità di invio tramite email, pec  ovvero consegna a mano dell’istanza al protocollo del Comune.

La richiesta dovrà essere fatta esclusivamente attraverso il portale https://fianoromano.sismic.it raggiungibile anche sul sito web del Comune nella sezione Polizia Locale ZTL

Basta accedere al link ed inserire tutti i dati necessari, da inoltrare nei tempi  previsti per ciascun tipo di richiesta (vedasi regolamento comunale ztl) ; la richiesta verrà vagliata e validata dagli uffici della Polizia Locale e l’utente riceverà una mail di conferma. Restano naturalmente validi i pass già autorizzati fino alla scadenza prevista

Con la procedura di registrazione delle targhe, sarà necessario allegare alcuni documenti a seconda dei casi; potrebbe quindi essere necessario inserire un documento d’identità del titolare del contrassegno, la carta di circolazione dei veicoli, la scansione del contrassegno per disabili (solo per i titolari di contrassegno rilasciato da altro comune) oppure, se il richiedente è domiciliato e/o ha a disposizione garage/posto auto, dovrà allegare copia del contratto di locazione registrato o del titolo di disponibilità relativo all’unità immobiliare di abitazione e/o posto auto (oppure autocertificazione); se la richiesta verrà fatta da un’impresa, sarà necessaria la visura camerale di iscrizione alla C.C.I.A.A. o un’autocertificazione con i relativi dati.

I veicoli al servizio di persone con disabilità possono accedere e sostare nella ZTL, senza limiti di orario, con l’obbligo di esporre lo specifico contrassegno di parcheggio rilasciato dal Comune di residenza. Dovrà comunque essere comunicata preventivamente la targa del veicolo per l’inserimento nella banca dati del Comune.

Considerato che la ZTL non avrà carattere permanente ma sarà applicata in fasce orarie, quindi possibilità di ingresso libero nella zona verde, NON SARANNO autorizzati transiti temporanei e nello stesso modo NON SARANNO  regolarizzati transiti avvenuti all’interno della fascia verde che si protraggono oltre la stessa confluendo nella zona rossa.

Per tale motivazione l’autorizzazione per transito temporaneo sarà validata solo per  eccezionali e comprovate esigenze  che non possono essere realmente gestite nelle fasce verdi. In tale caso l’istanza on line deve essere presentata almeno 5 giorni prima. Non saranno autorizzate istanze postume o richieste prima dei 5 giorni previsti

REGOLARIZZAZIONE DEI TRANSITI ENTRO LE 48 ORE SUCCESSIVE AL TRANSITO

entro 48 ore dall’accesso può essere regolarizzato un singolo transito in Z.T.L. avvenuto per

  •  Medico per visita domiciliare urgente per paziente residente in Z.T.L.
  •  Manutentore chiamato per intervento di emergenza
  • Autorizzato con vettura sostituiva
  • Taxi o veicoli adibiti a noleggio con conducente
  • Veicoli pubblici adibiti trasporto medicinali urgenti
  • Veicoli per trasporto merci deteriorabili.

Nessuna modifica è apportata all’area ZTL che resta quella compresa all’interno del perimetro delle Mura Urbane, conosciuta come “Centro Storico”.

L’area indicata attualmente  è suddivisa in due zone differentemente regolamentate e più precisamente:

Area di “Libero accesso” (Piazzale Cairoli – Tratto di Via Roma  fino all’intersezione con Via XX Settembre – Via XX Settembre ) nella quale è comunque vietato l’ingresso agli

  • autocarri, con peso a pieno carico superiore a 3,5
  • autocarri con peso a pieno carico inferiore a 3,5t con Larghezza massima superiore a mt. 2,00 – Altezza massima superiore a mt  2,70

Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), nella quale l’accesso è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno, la sosta è consentita ai residenti  negli spazi di sosta riservati e ove non in contrasto con le regole del Codice della Strada. La sosta in modo temporaneo è consentita anche ad altri autorizzati previa l’esposizione del disco orario, posto in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo.

All’interno di questa area è comunque vietato l’ingresso agli

  • autocarri, con peso a pieno carico superiore a 3,5t
  • autocarri con peso a pieno carico inferiore a 3,5t con Larghezza massima superiore a mt. 2,00 – Altezza massima superiore a mt  2,70.

FUNZIONAMENTO

Il sistema di rilevamento delle targhe è articolato in DUE  “accessi protetti” al Centro Storico di FIANO ROMANO, collegati con la centrale di controllo della Polizia Locale ove la stessa verifica che gli accessi siano regolari (autorizzati) ed accerta le violazioni a carico dei veicoli non autorizzati.

I varchi d’ingresso /uscita al/dal centro storico sono i seguenti

  1. INGRESSO: Via Roma intersezione con Via XX Settembre
  2. INGRESSO/USCITA : Piazzale XXV Luglio

Ogni accesso protetto è dotato di :

  • Telecamera che rileva il passaggio dei veicoli.
  • Corpo illuminante a raggi infrarossi per la lettura dell’immagine della targa.
  • Elaboratore per la comparazione della targa con le liste dei veicoli autorizzati.

Le telecamere sono collegate ad una banca dati che contiene le targhe dei veicoli che possono entrare ed il periodo di validità dell’autorizzazione (cosiddetta *Lista bianca*).

Una volta rilevato il transito, il sistema “legge” la targa del veicolo e ne riconosce i caratteri.
Se la targa è inserita nella *Lista bianca* il transito viene autorizzato, altrimenti viene scattata una foto per il successivo procedimento sanzionatorio previsto dalle norme del C.d.S. Lo stesso accade se il sistema rileva un errore di lettura.

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE –

Gli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale

  • Confermano i dati o correggono la lettura, individuando eventuali targhe speciali (forze di polizia, ambulanze,…) non ancora inserite in lista bianca.
  • Verificano eventuale documentazione (autorizzazioni temporanee, veicoli al servizio di disabili,…).
  • Gestiscono il procedimento sanzionatorio secondo le norme del C.d.S. per l’irrogazione della sanzione con la formulazione del relativo verbale.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO: MULTE – NOTIFICHE – FOTO

Il Codice della Strada prevede che la notifica di una violazione debba essere effettuata entro:

  • 90 giorni per tutte le violazioni commesse da veicoli italiani.
  • 360 giorni, se il veicolo è straniero.

L’iter di una sanzione per accesso non autorizzato ai Varchi elettronici inizia generalmente dopo 10 giorni dalla data dell’avvenuta violazione.

Il cittadino ha infatti 72 ore a disposizione per spedire al Comando una comunicazione per regolarizzare  un “transito” non  autorizzato” (art. 23 del Regolamento).

INFO SU FOTO DELLE TELECAMERE

Chi ha ricevuto un verbale per essere entrato in ZTL può verificare immediatamente di essere il proprietario del veicolo effettivamente sanzionato.

Si possono ottenere informazioni e vedere la foto della violazione in diversi modi:

  1. sulla pagina on-line – Polizia Locale – Visone dati Verbali codice della strada.

Attraverso il servizio on-line è possibile vedere e stampare la foto del transito irregolare: il trasgressore – in possesso del verbale notificato – dovrà inserire negli appositi campi:

  • numero di targa del veicolo
  • numero del verbale
  • data della violazione

Il sistema abiliterà così la visualizzazione del Verbale e della  foto del veicolo.

Altre modalità saranno indicate nel Verbale “Meccanizzato” redatto per le violazioni accertate in caso di transito non autorizzato.

ZTL: se la multa è “sbagliata”

Tramite i varchi elettronici la Polizia Locale  verifica che gli accessi alla Zona a Traffico Limitato siano regolari (autorizzati) ed accerta le violazioni a carico dei veicoli non autorizzati.

Potrebbe capitare che alcuni cittadini ricevano multe che ritengono sbagliate.

Tipologie d’errore comune

  • Il veicolo è stato venduto molti mesi prima della violazione.
  • Il veicolo risultava rubato alla data della violazione.

Tali situazioni si affrontano in modo diverso.

In questi casi l’utente dovrà spedire con le modalità indicate nel Verbale di accertamento per sanzione Codice della strada

  • Copia dell’atto di vendita (N.B. non è sufficiente la procura a vendere)
  • Denuncia di furto o il verbale di ritrovamento o la registrazione della perdita di possesso.

Per tutti gli altri generi di errore è necessario attendere la notifica di tutte le violazioni già accertate e già gestite dalle diverse fasi della procedura e presentare poi ricorso al Giudice di Pace di Poggio Mirteto o al Prefetto di Roma .

Ne sono un esempio:

  • La compilazione sbagliata della richiesta di permesso indicando targhe sbagliate.
  • Dimenticare di rinnovare un permesso.
  • Indicare targhe sbagliate da parte degli uffici che gestiscono flotte aziendali e veicoli istituzionali.

Anche il singolo interessato perciò, che commette un errore nella compilazione della domanda di permesso, dovrà presentare regolare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto

VERBALI SERIALI: Tanti accessi NON possono essere ricondotti ad un unico verbale di violazione?

Non è possibile “unificare” tanti accessi abusivi in un’unica violazione perché l’articolo 198 comma secondo del Codice della Strada, prevede ” In deroga a quanto disposto nel comma 1, dell’art 198  nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. “

Significa che l’interessato risponde di ogni singola violazione (di ogni singolo verbale) per molti transiti irregolari fatti dai diversi accessi siano essi in sequenza temporale con un’unica azione sia nel caso gli accessi siano avvenuti in diversi momenti della giornata o in giorni diversi.

Non è sbagliato il verbale inviato al trasgressore che non contiene la firma originale dell’agente o dell’ufficiale giudiziario.

Il verbale inviato a casa del trasgressore è un elaborato meccanografico conforme all’originale. E’ previsto che esso contenga tutti gli elementi del verbale originale, compresa l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento informatico e quello di chi certifica che l’atto elaborato è conforme all’originale.

Così prevede la norma (art. 201 del Codice della Strada e art. 385 del Regolamento di esecuzione) e così ha confermato più volte la giurisprudenza (da ultimo la I Sezione della Cassazione 6 marzo 1999, n. 1923).
La Polizia Locale ha inserito un elemento aggiuntivo non strettamente richiesto: le firme dei Responsabili del procedimento, certificate e depositate.

Procedura per richieste disabili

NORME

Ordinanza n. 10 disciplina della circolazione e sosta dei veicoli nella Z.T.L. istituita all’interno del centro storico – Comune di Fiano Romano

 Verbale di deliberazione della  Giunta Comunale n. 21 del  08.02.2022 modifica orario ZTL Centro Storico con attivazione portale web per istanze accesso ZTL

Delibera Giunta Comunale n. 145/2014

Regolamento transito e sosta dei veicoli nella zona a traffico limitato