Scadenza acconto IMU 16 giugno 2025

Scadenza acconto IMU 16 giugno 2025

L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”, pertanto a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

L’IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili (fabbricati e di aree edificabili), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

L’abitazione principale (ad esclusione delle categ. Catastali A1, A8 e A9), con le relative pertinenze (max una per tipo C2, C6 e C7), non è soggetta all’applicazione dell’IMU.

IMU su immobili concessi in comodato gratuito. Per gli immobili che vengono dati in comodato d’uso a familiari in linea diretta di primo grado (figli e genitori dell’avente diritto), è prevista una agevolazione con una riduzione del 50% della base imponibile IMU, previa dichiarazione restano confermate le condizioni già previste dal vigente Regolamento.

Visto il Regolamento Comunale I.M.U. approvato con delibera di C.C. n. 15 dell’ IMU 13/05/2020 Il Comune di Fiano Romano, con la delibera C.C. n. 04 del 27/02/2025 ha confermato le aliquote IMU vigenti nel 2024 anche per l’anno 2025.

ALIQUOTE IMU 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,6%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) 0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) 1,06%
Terreni agricoli Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160

Aree fabbricabili 1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) 1,06%

AREE EDIFICABILI

Il Comune di Fiano Romano ha stabilito dei valori minimi medi delle aree fabbricabili ai fini IMU site nel territorio comunale  con Delibere di G.C.n.69 del 19/04/2012 e n. 13 del 31/01/2017, fermo restando che l’imposta deve essere calcolata sul valore di mercato della singola area.

Per quanto concerne i terreni già edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’imposta  anche sul valore degli eventuali residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità  previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZABILI

ART.10 – del  Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 13/05/2020. 

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’inizio della condizione di inagibilità o inabitabilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione, in alternativa di una dei due documenti:

a. perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;

b. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 al Servizio Tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile, che il Servizio Tributi sottoporrà ai Servizi Tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.

Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU  in  precedenti  annualità  d’imposta,  sempre che  le condizioni di inagibilità  risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

In caso contrario è necessario ripresentare l’apposita dichiarazione corredata dei documenti previsti dal Regolamento vigente.

Si informano i cittadini :

che l’Ufficio Tributi, sarà aperto al pubblico previo appuntamento per fornire informazioni in merito ai Tributi locali (IMU) in scadenza, nei seguenti giorni ed orari:

Martedì- Mercoledì- Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30

Si rammenta che i versamenti delle entrate comunali di cui sopra devono essere effettuati a mezzo di F24. Il codice catastale del Comune di Fiano Romano è D561.

Per qualsiasi informazione, si può contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:

Tel. 0765-407288-407285

e-mail: tributi@comune.fianoromano.rm.it

 

 

 

 

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