Contrassegno invalidi

NUOVO CONTRASSEGNO INVALIDI

Dal 15 di Settembre 2012 è entrato in vigore il nuovo “Contrassegno di parcheggio per disabili” adeguato alla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea n° 98/376/CE del 4 giugno 1998.
Contemporaneamente è stato modificato il nostro Codice della Strada per quanto riguarda le norme che regolano la circolazione e il parcheggio dei veicoli destinati all’utilizzo da parte di persone con mobilità ridotta o nulla.

Il testo del relativo Decreto Presidenziale (il D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2012.
La novità principale riguarda proprio il nuovo contrassegno unificato su fondo azzurro da esporre “Esclusivamente in Originale” sulla parte anteriore del veicolo.
In questo modo, gli automobilisti italiani che ne hanno diritto eviteranno il rischio (reale, compreso quello di eventuali contravvenzioni) di non vedersi riconoscere in altri Paesi la validità del documento finora rilasciato in Italia secondo quanto stabilito dalla Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 04/06/1998

Il contrassegno è, come prima, personale e non cedibile, non vincolato a un singolo veicolo e ha validità di cinque anni, a meno che non sia a tempo determinato in conseguenza di un’invalidità temporanea del richiedente.
Quando esposto, il contrassegno rende visibili solo gli estremi dell’autorizzazione, mentre i dati che identificano il titolare, riportati sul retro, non sono visibili dall’esterno dell’auto se non dietro esibizione in caso di controlli.

La sostituzione del vecchio contrassegno con il nuovo modello dovrà avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R 30.07.2012 n.151
Le amministrazioni locali dovranno comunque garantire, in questo intervallo, il rinnovo dei contrassegni già rilasciati (che però mantengono la loro validità) in base alla nuova versione.

Con le modifiche introdotte è prevista la sosta gratuita per i disabili anche negli stalli a pagamento se quelli riservati risultano già occupati o comunque non disponibili

CONTRASSEGNO INVALIDI

Il contrassegno per disabili agevola la mobilità delle persone con ridotta capacità di deambulazione e delle persone non vedenti. Il contrassegno consente ai disabili:

circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
circolare nelle zone a traffico limitato (ztl);
circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio “personalizzate”;
sostare nelle zone a traffico limitato (ztl);
sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione, e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
avere aree gratuite riservate nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo. (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503);
di sostare nei parcheggi a pagamento qualora gli stalli per la sosta delle persone invalide risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

IL CONTRASSEGNO NON CONSENTE LA DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA PREVISTI NEGLI ARTICOLI 157, 158 E DI ALTRE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA IN CUI SIA PREVISTA LA RIMOZIONE O IL BLOCCO DEI VEICOLI E IN CASI IN CUI IL VEICOLO RECHI GRAVE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE, AD ESEMPIO:

sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
sosta in prossimità o corrispondenza dell’intersezione (a meno di 5 metri);
sosta in corrispondenza di dosso o curva;
sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
sosta allo sbocco dei passi carrabili;
sosta sul marciapiede;
sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.
In tutti questi casi, quando sul veicolo è esposto il contrassegno disabili, non si ha il blocco o la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un’area limitrofa sicura.
Il contrassegno fondo azzurro è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell’intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale. Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile.

SOGGETTO CHE PUO’ RICHIEDERLO

Per richiedere il contrassegno è necessario avere i seguenti requisiti:

L’interessato deve presentare domanda al Sindaco del Comune di Residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto al propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare obbligatoriamente (sia per l’autorizzazione validità 5 anni che per quella a tempo determinato) la:

Domanda nella quale deve dichiarare sotto al propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta.
Certificazione medica rilasciata dall’Ufficio di Medina Legale della A.S.L. di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persone per la quale viene richiesta l’autorizzazione ha capacità di deambulazione impedita o ridotta.
N. 2 (Due) Fotografie formato tessera a colori.
Si specifica che i documenti/fotografie sopra indicati devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda al fine di evitare ritardi o mancato rilascio del Contrassegno Invalidi.

OBBLIGO DELLA FIRMA

Come previsto dal richiamato DPR il contrassegno per gli invalidi deve essere obbligatoriamente firmato dall’avente diritto. In relazione a ciò per il ritiro del contrassegno l’interessato deve presentarsi personalmente presso il Comando di Polizia Locale ove dopo averlo sottoscritto può ritirare il tesserino.

L’AUTORIZZAZIONE PUÒ AVERE VALIDITÀ DI 5 (CINQUE ) ANNI O A TEMPO INDETERMINATO

L’AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE RINNOVATA NEL SEGUENTE MODO:

Autorizzazione con Validità di anni 5

Il rinnovo avviene con la presentazione della Domanda nella quale deve dichiarare sotto al propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta allegando:

Certificato medico del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
N. 2 (Due) Fotografie formato tessera a colori.

Autorizzazione temporanea.

Il rinnovo avviene con la presentazione della Domanda nella quale deve dichiarare sotto al propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta allegando:

Certificazione Medica rilasciata dall’Ufficio medico-legale dell’A.S.L. di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.
N. 2 (Due) Fotografie formato tessera a colori.

COME RICHIEDERLO

Per richiedere il contrassegno è necessario fare richiesta al SINDACO e consegnare la domanda con tutti gli allegati al Protocollo di questo Comune utilizzando il modulo prestabilito allegando obbligatoriamente i documenti/fotografie indicati nella richiesta, al fine di evitare ritardi o mancato rilascio del Contrassegno Invalidi. Il rilascio del contrassegno e la relativa istruttoria è curata dal COMANDO di POLIZA LOCALE.

La tariffa da corrispondere per il ritiro del contrassegno è pari a € 5,00 (cinque,00)

NOVITA’ INTRODOTTE DAL Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n.5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo)

Si riporta il testo dell’art. 4 del D.L. 9 Febbraio 2012 n. 5

Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici.

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche’ per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e’ presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e’ stato revocato, sospeso o modificato.
3. Il Governo e’ autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità , di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
5. Al fine di dare continuità all’attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e’ autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

In relazione a quanto previsto dal suddetto D.M. e dalla nota dell’A.S.L. Distretto F/4 U.O. Medicina Legale Capena, per la richiesta del contrassegno invalidi , l’attestazione medica rilasciata dall’Ufficio di Medina Legale della A.S.L., può essere sostituita dal verbale della commissione medica integrata o dal verbale ex legge 104/92, il quale deve espressamente riportare anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. (impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o “grave limitazione della deambulazione)
Il richiedente nel caso utilizzi la predetta certificazione (verbale della commissione medica integrata) deve obbligatoriamente allegare alla richiesta per il rilascio del contrassegno invalidi la fotocopia del predetto verbale e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e’ stato revocato, sospeso o modificato.

In maniera analoga rappresenta titolo sufficiente per i ciechi totali o parziali il verbale di riconoscimento della Commissione Ciechi ex legge 382/70

Resta possibile, qualora non ricorrano i casi previsti dal predetto D.M. richiedere apposita certificazione medico legale prevista dalla normativa vigente.

IL COMANDANTE DELLA P.L.
(Dott. Fabrizio Arpino)

Allegati

MODULISTICA POLIZIA LOCALE