Nuova I.M.U. L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”, pertanto a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.
L’IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili (fabbricati e di aree edificabili), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
L’abitazione principale (ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) con le relative pertinenze (max una per tipo C2, C6 e C7) non è soggetta all’applicazione dell’IMU.
IMU su immobili concessi in comodato gratuito. Per gli immobili che vengono dati in comodato d’uso a familiari in linea diretta di primo grado (figli e genitori dell’avente diritto), è prevista
una agevolazione con una riduzione del 50% della base imponibile IMU, restano confermate le condizioni già previste dal vigente Regolamento.
Visto il Regolamento Comunale I.M.U. approvato con delibera di C.C. n. 15 del 13/05/2020 Il Comune di Fiano Romano, con la delibera C.C. n. 62 del 14/12/2023 ha confermato le aliquote IMU vigenti nel 2023 anche per l’anno 2024.
TIPOLOGIA | ALIQUOTE DELIBERATE |
COMPETENZA COMUNALE |
COMPETENZA STATALE |
Abitazione principale accatastata nella categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze(si applica una detrazione di euro 200,00 secondo le modalità indicate dal comma 749) | 6,0‰ | 6,0‰ | |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 10,60 % | 3,00 % | 7,60 % |
Abitazione principale accatastata nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze.(Una per tipo C2-C6-C7) | ESENTI | ESENTI | |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00‰ | 1,00‰ | |
Terreni agricoli (nel territorio di Fiano Romano sono ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977) | ESENTI | ESENTI | |
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, e non locati, (immobili merce). | ESENTI | ESENTI | |
Aree edificabili | 10,60‰ | 10,60‰ | |
Altri Immobili diversi da quelli già classificati (quali ad esempio: seconde ed altre abitazioni, pertinenze ,locali commerciali e artigianali ecc.) non esentati ai sensi del comma 759. | 10,60‰ | 10,60‰ | |
Immobili occupati abusivamente | ESENTI | ESENTI |
AREE EDIFICABILI
Il Comune di Fiano Romano ha stabilito i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini IMU site nel territorio comunale con Delibere di G.C.n.69 del 19/04/2012 e n. 13 del 31/01/2017.
Per quanto concerne i terreni già edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’imposta anche sul valore degli eventuali residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZABILI
ART.10 – del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 13/05/2020.
6. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’inizio della condizione di inagibilità o inabitabilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione, in alternativa di:
a. richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
b. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 al Servizio Tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato
attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile, che il Servizio Tributi sottoporrà ai Servizi Tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le
penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
7. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo, previa ripresentazione della dichiarazione corredata dei documenti previsti dal Regolamento vigente.
Servizio al cittadino per IMU
Si informano i cittadini che l’Ufficio Tributi, sarà aperto al pubblico previo appuntamento per fornire informazioni in merito ai Tributi locali (IMU) in scadenza, nei seguenti giorni ed orari: Martedì- Mercoledì- Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il Martedì ed il Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30.
Si rammenta che i versamenti delle entrate comunali di cui sopra devono essere effettuati a mezzo di F24. Il codice catastale del Comune di Fiano Romano è D561.
Per qualsiasi informazione, si può contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti: Tel: 0765-407288-407285 e-mail: tributi@comune.fianoromano.rm.it
Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Rag. Patrizia Marsicola
Il Dirigente Settore I Amministrativo-Finanziario Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose