Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai   documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a.

Scopo dell’accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

A chi è rivolto

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e non occorre motivazione.

Limiti ed esclusioni

Sebbene la normativa in materia preveda l’accesso ai dati e documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, la stessa definisci una serie di limiti ed esclusioni inerenti a:

a)      la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;

b)      la sicurezza nazionale;

c)      la difesa e le questioni militari;

d)      le relazioni internazionali;

e)      la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f)       la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g)      il regolare svolgimento di attività ispettive;

nonché a tutela di interessi privati quali:

a)      protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b)      la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c)      gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Ufficio responsabile per la ricezione delle domande di accesso civico generalizzato

L’ Ufficio responsabile per la ricezione delle domande di accesso civico generalizzato è il Settore I Amministrativo Finanziario Ufficio Segreteria con provvedimento del Segretario Generale Prot. n. 1237 – RPCT del 12/01/2016

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di accesso civico generalizzato ai dati e documenti dovrà essere effettuata dai soggetti interessati esclusivamente attraverso i Modelli allegati al regolamento secondo le seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiano Romano;

spedizione con raccomandata A/R indirizzata a Comune di Fiano Romano, Ufficio Protocollo, Piazza GIACOMO MATTEOTTI n. 2 – 00065

invio per posta elettronica all’indirizzo accessocivicogeneralizzato@comune.fianoromano.rm.it .

Saranno ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste.

Qualora la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa sarà rifiutata con apposito provvedimento.

Documenti da presentare

Copia del documento di identità del richiedente

Costi

Il rilascio dei dati e documenti è gratuito, dovranno essere rimborsati al Comune di Fiano Romano,  i soli costi sostenuti e documentati per la riproduzione di quanto richiesto su supporti materiali.

Tempi e iter della pratica

L’Ufficio Segreteria decide sulle richieste di accesso con valutazione, caso per caso, delle stesse nel rispetto di quanto definito dal Decreto trasparenza nonché dalle Linee Guida ANAC adottate con deliberazione n. 1309 del 28/12/2016,  e provvede a trasmetterle tempestivamente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti per la valutazione di ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato e la risposta al soggetto richiedente.

Il procedimento deve inderogabilmente concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo comunicazione ai controinteressati per i quali la legge prevede ulteriori 10 giorni di tempocon la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati.

Rimedi in caso di diniego o mancata risposta

In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:

a) richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;

b) presentare ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.

 

Regolamento in materia di accesso civico con allegati i  moduli di richiesta

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta

Registro accesso civico anno 2017-2022

Registro_accesso_civico anno 2023

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