Proroga dei titoli abilitativi edilizi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001

Tetti di case

D.P.C.M. del 08.03.2020, del 09.03.2020 e del 11.03.2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Proroga dei titoli abilitativi edilizi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001

Si fa riferimento con la presente nota in particolare all’art. 1 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. del 08.03.2020, successivamente esteso all’intero territorio nazionale con D.P.C.M. del 09.03.2020, che prevede quale misura indispensabile per il contenimento del contagio da COVID-19 quella di “….evitare ogni spostamento delle persone fisiche…salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità…”.

Tale disposizione impatta con la esecuzione di opere soggette a titoli abilitativi vari espressamente indicate nel D.P.R. 380/2001 e con i termini di validità degli stessi; al riguardo si rammenta che l’art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2001 (i cui principi sono estendibili a tutti i titoli abilitativi e non possono essere limitati alla casistica del solo Permesso di Costruire) prevede il rilascio della proroga per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del Permesso di Costruire e il rilascio avviene con atto motivato.

Nella situazione odierna e tenuto conto dei sopra citati D.P.C.M. si ritiene opportuno dettare le disposizioni di seguito specificate in merito alla durata della efficacia dei titoli abilitativi edilizi:

  • Qualora nella esecuzione di lavori edilizi in cantieri oggetto di valide ed efficaci procedure edilizie di cui al D.P.R. 380/2001 il committente e il direttore dei lavori dispongano la sospensione dei lavori per effetto dei sopra citati D.P.C.M. questa dovrà essere comunicata al SUE con le modalità consuete di invio di qualsiasi integrazione; a tale comunicazione di sospensione dei lavori dovrà essere allegata anche comunicazione di intenzione di avvalersi della proroga per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare della pratica edilizia (Rif. Art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2001).
  • La proroga si intenderà accordata in automatico senza bisogno di alcuna comunicazione da parte dell’Ufficio Urbanistica per il periodo che intercorre dal giorno della sospensione dei lavori disposta dal committente e dal direttore dei lavori (data che non potrà essere antecedente al 09.03.2020) fino al giorno della cessata emergenza epidemiologica disposta dalle autorità competenti.

Fiano Romano, 16.03.2020

Il Responsabile del Servizio Urbanistica,  Ambiente, Fondi Comunitari e Nazionali  Arch. Domenico Messina

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