Emergenza Codiv 19 obblighi all’aperto nel periodo natalizio

Ordinanza n. 88 del  06.12.2021-  Emergenza Covid- 19 – misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del contagio da Covid-19: Obbligo di indossare i dispostivi di protezione delle vie aeree all’aperto nel periodo natalizio

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Il Sindaco

Premesso che  lo stato di emergenza sul territorio nazionale, dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, prorogato con deliberazione de Consiglio dei Ministri del 20.07.2020, del 07.10.2020 del 13.01.2021 e del 21.04.2021 è stato ulteriormente prorogato fino al 31.12.2021 con D.L.105 del 23.07.2021, convertito nella Legge n. 126 del 16.09.2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione di agenti virali, trasmissibili, da Covid-19.

Dato atto che il Presidente della Regione Lazio con nota del 26.11.2021, ha invitato i Sindaci ed i Prefetti a valutare l’adozione di misure particolari, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica, misure basate sull’incidenza del virus all’aperto, soprattutto nei luoghi di aggregazione.

Considerato che il Decreto del presidente del Consiglio 21 marzo 2021 prevede, l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Che  il Comitato tecnico scientifico nel verbale n. 30 del 21 giugno 2021, ha raccomandato anche in zona bianca di mantenere l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie aeree, nel caso si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio l’uso di tali dispositivi e ha inoltre raccomandato di mantenere obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuale all’aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si vengano a creare assembramenti o affollamenti.

Evidenziato che l’ordinanza del Ministero della Salute del 22.06.2021, reiterata il 28.10.2021, prevede che a partire dal 26.06.2021, nelle cosiddette “zone bianche” non prevede l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, con eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si vengano a creare assembramenti o affollamenti.

che in occasione delle prossime festività natalizie nei luoghi di aggregazione, nelle vie, nelle piazze, nei centri dello shopping, si registrerà, come di consueto, un intenso afflusso di persone, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale.

Rilevato che tale situazione si presenterà anche in diverse piazze di questo Comune in relazione ai diversi eventi Natalizi in programma nonché in occasione dei mercati settimanali

Preso atto che le misure restrittive previste dal citato provvedimento pongono come obiettivo di carattere generale evitare la formazione di assembramenti di persone

Considerato  l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.

che  occorre adottare anche in zona bianca, ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale.

Il Sindaco

Dato atto che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all’evoluzione della situazione epidemiologica.

Ritenuto che  la situazione sopra descritta legittima l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Visto  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi.

Visto  il Decreto Legge n.19 del 25.03.2020, convertito nella Legge n. 35 del 22.05.2021 VISTO il Decreto Legge n.105 del 23.7.2021, convertito nella Legge n. 126 del 16.09.2021. VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22.06.2021 reiterata in data 28.10.2021

Ordina

In attuazione della normativa richiamata in narrativa:

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, dalle ore 00:01 di mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 24:00 di venerdì 31 dicembre 2021, nei luoghi all’aperto ove siano organizzate manifestazioni di qualsivoglia natura e in tutte le zone in cui si venga a creare un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale, come ad esempio luoghi di aggregazione, mercatini di natale, mercati, esposizioni, manifestazioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto e, in ogni caso, ovunque si vengano a creare assembramenti o affollamenti.

In tali situazioni l’obbligo della mascherina è prevista anche qualora si rispettasse il distanziamento previsto dalla normativa.

È fatto obbligo, inoltre, per tutti gli esercenti e gli organizzatori di tali eventi, oltre l’obbligo della mascherina, essere in possesso del green pass base.

Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni

b) le persone con patologie e/o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Avverte

Che cosi come previsto dall’art. 4 c.1 del D.L. 25.03.2020 n.19 l’inottemperanza della presente Ordinanza salvo che il fatto costituisca reato, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Il Sindaco

Dispone

La presente Ordinanza produce effetto dalle ore 00:01 di mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 24:00 di venerdì 31 dicembre 2021 e può essere ulteriormente prorogata in relazione all’evolversi dell’emergenza COVID-19.

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: Al Prefetto di Roma; Al Questore della Provincia di Roma; Al Comando Compagnia Carabinieri di Monterotondo; Alla Stazione Carabinieri di Fiano Romano; Al Comando della Polizia Locale di Fiano Romano; Al Comando Polizia Stradale di Passo Corese; Alla A.S.L. ROMA4 ; All’Associazione Nazionale dei Carabinieri – Nucleo di Protezione Civile – ANC Capena.

Informa

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende altresì noto che il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Commissario Capo Dott. Fabrizio Arpino.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 06 Dicembre 2021

Il Sindaco (Davide Santonastaso)

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