“LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 65” CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI – ART. 10 D.LGS 29.12.2021 N.230 – ANNO 2022
IL COMUNE DI FIANO ROMANO
Vista la legge 23 dicembre 1998 n° 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” – Capo VI “Misure in materia di politiche sociali e del lavoro” art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori);
Visto l’art.10, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che ha abrogato, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448 istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare dei comuni e che, conseguentemente, per l’annualità 2022, l’assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e/o febbraio.
RENDE NOTO
che è possibile presentare domanda per la concessione di un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, che dispongono di risorse reddituali e patrimoniali non superiori alla soglia prevista per l’ottenimento del beneficio, così come riportata dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
che il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l’accesso al contributo per l’anno 2022 è inferiore o uguale ad € 8.955,98;
Per accedere al beneficio, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
- nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
- cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13, legge 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS 15 gennaio 2014, n. 5).
- Essere cittadini titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, familiari e superstiti;
Il modello di domanda è disponibile sul sito internet www.comune.fianoromano.rm.it, oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in Piazza Matteotti n. 9 – piano terra o l’Ufficio Servizi Sociali sito in Piazza Matteotti n. 9 – 2° piano nell’orario di ricevimento dell’utenza.
La domanda, debitamente compilata e corredata di tutti gli allegati richiesti, a pena esclusione, deve essere inviata a mezzo e-mail entro e non oltre le ore 12:00 del 31.01.2023 al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo sito in Piazza Matteotti 2 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Allegati alla domanda:
- Fotocopia documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia del permesso di soggiorno rientrante nelle categorie sopra elencate di chi presenta l’istanza, oppure in mancanza di questo copia del permesso di un familiare;
- Certificazione I.S.E.E. in corso di validità;
- Fotocopia codice IBAN intestato o co-intestato al soggetto richiedente.
Il Responsabile dei servizi alla Persona e Promozione della Cultura e Salute Dott. Vincenzo Zisa
Allegati